Anche la sostituzione della propria porta di ingresso con una porta blindata dà diritto ad agevolazioni fiscali.
È possibile, innanzi tutto, usufruire dell’agevolazione della detrazione del 36% in quanto si tratta di modifica rientrante tra le misure finalizzate alla prevenzione del rischio di atti illeciti. La detrazione in parola può essere applicata, infatti, anche in caso di: rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie di edifici; sostituzione o apposizione di grate alle finestre; apposizione o sostituzione di lucchetti, serrature, spioncini, catenacci,; installazione di rilevatori di apertura ed effrazione su serramenti; installazione di saracinesche, vetri antisfondamento, tapparelle metalliche con bloccaggi, fotocamere o videocamere collegate con centri di vigilanza privati; impianti antifurto.
È possibile, inoltre, usufruire della detrazione del 55% per il montaggio di porte che abbiano i richiesti requisiti di trasmittanza termica attestati dal rivenditore. Si tratta di porte dotate di particolare capacità isolante, come previsto dalla normativa sul risparmio energetico (art. 1, comma 345, legge n.296/06).
Sebbene la norma non faccia espresso richiamo alle porte d’ingresso, la loro installazione dà ugualmente diritto all’agevolazione come avviene per la sostituzione delle finestre, alla condizione che siano serramenti delimitanti l’involucro riscaldato dell’edificio verso la parte esteriore o verso locali non riscaldati, e che siano rispettati gli indici di trasmittanza termica prescritti nella tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010, pubblicato il 12 febbraio 2010.
